il gruppo
Gruppo Alpini "Don Luigi Agostini" di Cogollo del Cengio
fa parte della zona "Monte Cimone"
e alla Sezione di Vicenza
la sede sociale pro tempore
si trova in via Giovanni XXIII al n°5
(vicino al semaforo)
REGOLAMENTO DI GRUPPO
L'Associazione Nazionale Alpini è una associazione d'arma fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato senza scopi di lucro e ha sede a Milano.
- Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale nell'ambito della propria circoscrizione, approvata dal Consiglio direttivo nazionale, realizza direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni
Ogni Gruppo concorre, nell'ambito del proprio territorio, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, mediante l'opera e l'apporto dei propri Soci ed Amici (Soci Aggregati) ed utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative di propria competenza e dal proprio patrimonio sociale, nonché mediante l'acquisizione di eventuali contributi da parte di Enti e privati
Il Gruppo Alpini "Don Luigi Agostini" costituito nel 1932 col nome di BTG ALPINI MONTE CENGIO, Successivamente nel 1937 con l'inaugurazione del gagliardetto con il nome di GRUPPO ALPINI COGOLLO DEL CENGIO e di seguito nel 1969 quando venne ricostituito con il nome di Gruppo Alpini "Don Luigi Agostini" opera nel volontariato e senza scopi di lucro nella Zona "Monte Cimone" che fa parte della Sezione Alpini di VICENZA
ASSEMBLEA
- Ogni anno, tra il 1° Novembre ed il 28 Febbraio, il Capo Gruppo deve riunire in Assemblea ordinaria i Soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale al 1° Ottobre dell'anno precedente per:
a) discutere e deliberare sulla relazione morale e sul rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto;
b) discutere e deliberare sugli argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
c) determinare la quota sociale spettante al Gruppo per l'anno sociale successivo, che deve essere la più limitata possibile e che, in ogni caso, non può essere superiore alla somma delle quote sociali spettanti alla Sede Nazionale ed alla Sezione. Detta quota deve uniformarsi il più possibile, sentiti i rispettivi Capi Gruppo ed il Delegato di Zona, con quella determinata dagli altri Gruppi della Zona di appartenenza;
d) eleggere i Delegati all'Assemblea Sezionale nel numero previsto
Ogni tre anni l'Assemblea deve essere riunita anche per eleggere, con scheda segreta:
1) il Capo Gruppo;
2) i Consiglieri di Gruppo in ragione di uno ogni 10 Soci o frazione , più due.
Il numero dei Soci cui fare riferimento per il calcolo del numero dei Consiglieri da eleggere è quello risultante al 1° Ottobre immediatamente precedente.
Tutti i Soci hanno diritto ad intervenire personalmente all'Assemblea. Possono farsi rappresentare, mediante mandato scritto, da un altro Socio del Gruppo, ma ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.
Nel caso in cui il Capo Gruppo non convochi l'Assemblea nei termini sopra previsti, la stessa può essere convocata dal Consiglio di Gruppo o, eventualmente, dal C.D.S.
- L'Assemblea di Gruppo può essere convocata:
1) ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno;
2) quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta scritta al Capo Gruppo, e per conoscenza,al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di 15 giorni dalla richiesta, passati i quali la convocazione è fatta dal C.D.S. entro altri 15 giorni.
- La convocazione dell'Assemblea di Gruppo deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni dato a mezzo avviso scritto ai Soci. Se il Gruppo dispone di una propria Sede, nei locali deve essere esposto l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando il numero dei Soci, presenti o per
delega, rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, da tenersi dopo che sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Quando l'Assemblea si riunisce per eleggere il Capo Gruppo e/o il Consiglio di Gruppo, deve essere presente, personalmente o per delega, almeno il 30% degli aventi diritto.
La verifica dei poteri dell'Assemblea è affidata al Segretario del Gruppo o ad altro Socio a ciò delegato dal Capo Gruppo o dal Consiglio di Gruppo.
L'Assemblea delibera a maggioranza relativa (maggior numero di voti).
- Il Presidente della Sezione, o un suo rappresentante, ed il Delegato di Zona competente possono
sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.
- I Gruppi, entro 15 giorni dall'effettuazione dell'Assemblea ordinaria, devono trasmettere al C.D.S. la relazione morale e finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci, le cariche del Gruppo, la situazione numerica dei Soci ed i nomi dei Delegati del Gruppo all'Assemblea Sezionale dei Delegati.
Per le Assemblee straordinarie deve essere trasmesso al C.D.S., entro 15 giorni dalla loro effettuazione , il relativo verbale con l'indicazione degli argomenti discussi e deliberati.
CAPOGRUPPO
- Il Capo Gruppo ha la rappresentanza del Gruppo ed agisce in nome e per conto dello stesso per il conseguimento dei fini associativi; vigila sulla correttezza di comportamento dei Soci del Gruppo nelle manifestazioni associative; ha la responsabilità, con il Consiglio di Gruppo, delle manifestazioni e degli atti associativi svolti dal Gruppo e dai suoi Soci; vigila affinché nelle manifestazioni di qualsiasi genere, il Cappello Alpino sia portato senza fronzoli od agghindamenti di sorta, con dignità, decoro e compostezza ed esclusivamente da chi ne ha diritto; vigila affinché il Gagliardetto del Gruppo sia portato, anch'esso, con dignità, decoro, compostezza e rispetto ed affinché intervenga esclusivamente a manifestazioni cui l'A.N.A. partecipa ufficialmente, con esclusione assoluta a quelle che non siano conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Gruppo; è responsabile, con il Consiglio di Gruppo, dell'attuazione delle direttive emanate dal C.D.N. e dal C.D.S. e dell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale; cura i rapporti con la Sezione e con gli altri Gruppi; con il Consiglio di Gruppo stimola, propone, attua e regola le manifestazioni e le varie attività del Gruppo; provvede al normale funzionamento del Gruppo, conferendo gli opportuni incarichi; può delegare i componenti il Consiglio Direttivo di Gruppo od altri Soci del Gruppo a compiti ed incarichi particolari e specifici; è il custode del Gagliardetto del Gruppo; ha l'obbligo di informare la Presidenza Sezionale sull'eventuale previsto intervento, alle manifestazioni organizzate dal Gruppo, del Presidente Nazionale o di alte Autorità militari e civili.
CONSIGLIO di GRUPPO
- Entro 15 giorni dall'elezione il Consiglio di Gruppo si riunisce per nominare il Vice Capo Gruppo, il Segretario il Cassiere ed eventuali altri addetti ad attività specifiche.
La ratifica delle cariche di Gruppo diviene automatica dopo la consegna delle copie del congedo, o di altro documento idoneo, comprovante l'avvenuta appartenenza alle Truppe Alpine dell'Esercito Italiano . Tali documenti, a cura del Capo Gruppo, devono pervenire alla Segreteria della Sezione entro un mese dall'avvenuta elezione per la loro disamina da parte della giunta di scrutinio Sezionale.
Tutte le cariche di Gruppo non sono retribuite.
- Il Consiglio di Gruppo deve essere convocato almeno due volte l'anno. Tali riunioni non devono
essere concomitanti con l'Assemblea di Gruppo e l'Assemblea Sezionale.
Se il Capo Gruppo non convoca il Consiglio di Gruppo nei termini di cui al presente articolo, il Consiglio di Gruppo è convocato dal Delegato di Zona.
Le decisioni del C.d.G. sono prese a maggioranza relativa (maggior numero di voti); in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Il Consiglio di Gruppo (C.d.G.) collabora con il Capo Gruppo nella gestione del Gruppo, nell'attuazione dei fini associativi e nell'espletamento delle funzioni assegnategli; propone all'Assemblea di Gruppo la quota sociale spettante al Gruppo; fissa la quota annuale di competenza del Gruppo per l'iscrizione degli "Amici degli Alpini" (Soci Aggregati); al termine di ogni anno esamina la relazione morale ed i bilanci finanziari, consuntivo e preventivo, del Gruppo, autorizzandone la presentazione all'Assemblea dei Soci; ha la responsabilità, con il Capo Gruppo, delle manifestazioni e degli atti associativi svolti dal Gruppo, dell'attuazione delle direttive emanate dal C.D.S. e dell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale; stimola, propone, attua e regola le manifestazioni e le varie attività del Gruppo.
DIMISSIONI
- Nel caso in cui il Capo Gruppo dovesse cessare dalle sue funzioni prima della fine del suo mandato triennale, il C.d.G. provvede, entro 15 giorni, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Capo Gruppo, che assume l'anzianità del predecessore. Ove il C.d.G. non vi provveda entro il termine suddetto, la convocazione della Assemblea straordinaria viene effettuata dal C.D.S. entro i successivi 15 giorni.
Le eventuali dimissioni del Capo Gruppo, prima della fine del suo mandato triennale, devono essere presentate dallo stesso al C.d.G. mediante l'invio di comunicazione scritta e motivata al Vice Capo Gruppo o, in sua mancanza, al Segretario e di una copia, per conoscenza, al Presidente della Sezione ed al Delegato di Zona.
Le eventuali dimissioni di un Consigliere devono essere presentate dallo stesso al C.d.G. mediante l'invio di comunicazione scritta e motivata al Capo Gruppo e di una copia, per conoscenza, al Delegato di Zona.
- Nel caso in cui un Consigliere dovesse cessare dalle sue funzioni prima della fine del
suo mandato triennale, il C.d.G. provvede alla sua sostituzione con il Socio che è risultato primo nella graduatoria dei non eletti in occasione delle ultime elezioni. Egli prende l'anzianità del sostituito.
Il Consigliere che resta assente a tre riunioni consecutive del C.d.G., senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario; la sua decadenza deve essergli comunicata per iscritto e la sua sostituzione avviene con le stesse modalità previste nel primo comma
- L'attività dei Gruppi, ai sensi dell'Art. 30 dello Statuto, è soggetta al controllo del C.D.S. che può
esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri componenti il C.d.G. nominando, in loro provvisoria sostituzione, un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui deve esaurire il suo mandato.
ELEZIONI DEL CAPO GRUPPO E DEL CONSIGLIO DI GRUPPO
- Ogni Socio può esprimere, con voto segreto, sulla scheda contenente la lista dei candidati proposta dal C.d.G. uscente:
a) una sola preferenza per l'elezione del Capo Gruppo;
b) un numero di preferenze non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, come previsto , per l'elezione del Consiglio di Gruppo.
Hanno diritto al voto e possono essere candidati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno precedente.
Il Capo Gruppo ed i Consiglieri di Gruppo sono eletti a maggioranza relativa (maggior numero di preferenze).
Le preferenze ottenute da un candidato per la sua eventuale nomina a Capo Gruppo, nel caso in cui non siano sufficienti alla sua elezione a tale carica, sono utilizzate quali preferenze valide per la sua nomina a Consigliere di Gruppo. A sua volta il candidato eletto a Capo Gruppo rinuncia alle preferenze ottenute per la nomina a Consigliere di Gruppo.
- Il Capo Gruppo ed i Consiglieri di Gruppo compongono il Consiglio di Gruppo (C.d.G.), rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Capogruppo è incompatibile con la candidatura politica di Sindaco
- Nel caso che il Capo Gruppo eletto rinunci alla sua nomina, si deve procedere ad una nuova votazione, previa riconvocazione dell'Assemblea dei Soci.
Nel caso in cui i soci del Gruppo non abbiano eletto il proprio Capogruppo e/oil Consiglio Direttivo del Gruppo, il C.D.S. della Sezione può sciogliere il Gruppo
- In caso di parità di preferenze ottenute tra più candidati a Capo Gruppo, prevale il candidato che ha ottenuto più preferenze quale Consigliere. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età.
In caso di parità di preferenze ottenute tra più candidati a Consigliere di Gruppo, prevale il più giovane di età.
In caso di rinuncia di un Consigliere eletto, gli subentra il primo in graduatoria dei non eletti.
Le schede recanti un numero di preferenze superiore a quello previsto sono dichiarate nulle